Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza
Commento all'art. 201 CCII (Ammissione allo stato passivo)
Basta l'estratto di ruolo per provare i crediti erariali e previdenziali?
L'art. 201 regola la domanda di ammissione allo stato passivo. Il punto più controverso, ereditato dalla legge fallimentare, è la prova dei crediti tributari e previdenziali: basta l'estratto di ruolo?
La Cassazione n. 16127/2018 ha stabilito che l'estratto del ruolo è sufficiente per l'ammissione dei crediti tributari se il curatore non lo contesta specificamente: il documento, pur informale, fonda una presunzione di esistenza del credito.
La Cassazione n. 2732/2019 ha sistematizzato il regime probatorio per crediti previdenziali e tributari, precisando quando l'estratto di ruolo basta e quando invece serve la documentazione di supporto.
La Cassazione (ud. 2 aprile 2019) ha ammesso il credito tributario sulla base del ruolo anche senza previa notificazione della cartella esattoriale: il perfezionamento della riscossione coattiva non è condizione per l'ammissione.
La Cassazione ha infine confermato che il ruolo non autenticato è comunque utilizzabile come prova, fermi i poteri contestativi del curatore.
Quale principio si è consolidato sulla forza probatoria del ruolo?
Il principio è ormai consolidato: per i crediti erariali e previdenziali l'estratto di ruolo costituisce prova privilegiata dell'an e del quantum, salvo contestazione specifica del curatore. La regola alleggerisce la verifica dei passivi e premia la tempestività delle domande.
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