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Commento sistematico: la norma insieme ad atti e giurisprudenza

Commento all'art. 25-octies CCII (Segnalazione dei sindaci)

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Salvatore Della Corte·Pubblicato il

Quali conseguenze ha il dovere di segnalazione dei sindaci?

L'art. 25-octies impone ai sindaci e ai revisori di segnalare agli amministratori, e in caso di inerzia al tribunale, i fondati indizi di crisi. La norma ha due vite: quella civilistica (responsabilità) e quella penalistica (falso nelle relazioni).

Sul piano penale, la Cassazione n. 47900/2023 ha qualificato il falso nelle relazioni dei revisori come reato commissivo, distinguendolo dalla bancarotta societaria e dalle false comunicazioni sociali: il revisore che omette o falsifica la segnalazione sulla crisi risponde a titolo proprio.

Sul piano civilistico, la Cassazione n. 1390/2026 ha stabilito un principio di equilibrio: la tempestiva segnalazione ex art. 25-octies incide positivamente sulla responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. Chi segnala in tempo si "copre"; chi tace concorre al danno.

Perché la segnalazione è il perno del sistema di early warning?

La segnalazione non è più vista come adempimento meramente formale ma come il perno del sistema di early warning: adempiuta tempestivamente esime o attenua la responsabilità; omessa, si traduce in un rischio sia civile (concorso nel danno da aggravamento della crisi) sia penale.

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