Cosa deve contenere la domanda di ammissione allo stato passivo?
La domanda di ammissione al passivo segue l'art. 201 del Codice della crisi: forma telematica, contenuto obbligatorio, termine dei 30 giorni e documenti. Scopri cosa non può mancare e cosa rischia chi sbaglia.

Come si propone la domanda di ammissione al passivo?
Con ricorso telematico trasmesso alla PEC del curatore indicata nell'avviso dell'art. 200 CCII, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo (art. 201 CCII). La domanda può essere sottoscritta anche personalmente dalla parte; l'originale del titolo di credito allegato va depositato in cancelleria.
Il termine è perentorio: chi arriva dopo entra nella disciplina delle domande tardive, con un binario diverso e più stretto.
Quali elementi non possono mancare nel ricorso?
L'art. 201, comma 3, CCII fissa il contenuto obbligatorio:
- La procedura cui si intende partecipare, con le generalità e il codice fiscale del creditore.
- La somma che si chiede di ammettere, oppure il bene di cui si domanda restituzione o rivendicazione, o il credito del terzo datore di ipoteca o pegno.
- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda.
- Il titolo di prelazione, se invocato, e il bene su cui si esercita quando il privilegio è speciale.
- L'indirizzo PEC per le comunicazioni di procedura e le coordinate bancarie per i riparti.
A questi si aggiungono i documenti che provano il diritto all'ammissione. Per l'agente della riscossione è sufficiente l'estratto di ruolo, senza allegazione di cartelle e prove di notifica (Cass. S.U. 33408/2021).
Come va indicato il titolo di prelazione?
Con precisione, credito per credito. Quando la domanda copre più crediti, ciascuno deve avere il suo titolo di prelazione e il collegamento con la causa del credito: la Cassazione ha confermato che una domanda genericamente "in privilegio" su crediti eterogenei viene letta come domanda chirografaria (Cass. 2287/2024).
Nella pratica la domanda dell'agente della riscossione distingue ogni voce dell'estratto per grado e riferimento normativo: chi esamina il passivo deve poter risalire da ogni importo alla sua fonte di prelazione.
Cosa succede se la domanda arriva in ritardo?
Le domande trasmesse oltre i trenta giorni prima dell'udienza e entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono tardive: seguono le stesse forme ma in un'udienza separata, fissata dal giudice delegato entro quattro mesi (art. 208 CCII). In caso di particolare complessità il termine può arrivare a dodici mesi.
Oltre quel termine la domanda è ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore, provata documentalmente, e purché trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento. Chi non indica le circostanze del ritardo o non offre la prova si vede dichiarare la domanda inammissibile con decreto reclamabile.
Quale software prepara l'esame delle domande?
ScudoPMI produce il prospetto di ammissione al passivo partendo dall'estratto di ruolo allegato alla domanda: ogni voce viene riclassificata per caso di notifica e regola applicabile, con il motivo scritto a fianco di ogni riga e il riepilogo finale per grado e riferimento normativo.
Il documento serve al curatore per le conclusioni motivate e al creditore per capire come la propria domanda è stata letta: ogni importo resta riconducibile alla riga dell'estratto da cui deriva.
La domanda di ammissione va notificata o inviata via PEC?
Via PEC al curatore, entro i trenta giorni prima dell'udienza di verifica. L'originale del titolo di credito si deposita separatamente in cancelleria (art. 201 CCII).
Basta indicare il totale del credito nella domanda?
No. La somma va determinata e, se si chiede una prelazione, il titolo va indicato per ciascun credito: la richiesta generica di privilegio viene trattata come domanda chirografaria (Cass. 2287/2024).
Il prospetto di ammissione serve a chi presenta o a chi verifica la domanda?
Soprattutto a chi la verifica: il prospetto ricostruisce voce per voce il trattamento della domanda dell'agente della riscossione, utile a curatori, creditori e giudice delegato.
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